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Auszug aus dem deutschen Strafgesetzbuch mit Übersetzung ins Italienische:
Estratto dal codice penale tedesco con traduzione in italiano:

§ 211 Mord: (1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.
(2) Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen töten.

§ 211 Omicidio doloso aggravato: (1) Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione a vita.
(2) Viene definito omicidio doloso aggravato ogni omicidio commesso nei confronti di una persona per puro desiderio di uccidere, per soddisfare il proprio istinto sessuale, per avidità o per ulteriori vili motivi, commesso in modo subdolo o crudele o con mezzi che costituiscono pericolo pubblico o per permettere o coprire un altro reato.

§ 212 Totschlag: (1) Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.
(2) In besonders schweren Fällen ist auf lebenslängliche Freiheitsstrafe zu erkennen.

§ 212 Omicidio doloso in assenza di circostanze aggravanti: (1) Nel caso di omicidio doloso non aggravato si parla di omicidio in assenza di circostanze aggravanti e viene punito con la reclusione non inferiore ai cinque anni.
(2) In casi particolarmente gravi la pena può prevedere la reclusione a vita.

 

§78 Verjährungsfrist........ (2) Verbrechen nach § 220a (Völkermord) und nach §211 (Mord)
verjähren nicht........

§78 Tempo necessario a prescrivere....... (2) Reati ai sensi di § 220a (genocidio) e §211 (Omicidio doloso aggravato) non cadono in prescrizione……..

 

§78 c. Unterbrechung. (1) Die Verjährung wird unterbrochen durch
1.die erste Vernehmung des Beschuldigten......

§78 c. Interruzione. (1) La prescrizione viene interrotta
1. al primo interrogatorio dell’accusato…..

PROCURA DI MONACO DI BAVIERA I

 

 

Sigla: 115 Js 11161/06 Monaco di Baviera,

27 luglio 2006

Disposizione:

1.Il procedimento istruttorio viene archiviato ai sensi dell’art. 170, comma 2 del StPO (c.p.p. tedesco).
Per questi motivi:

L’accusato Dehm è deceduto il 10 marzo 2005.

Per quanto concerne l’accusato MÜHLHAUSER il procedimento è stato archiviato perché si è in presenza solo di un fondato sospetto di omicidio doloso in assenza di circostanze aggravanti. Tale reato è però caduto in prescrizione. Non ci sono elementi comprovabili di omicidio doloso aggravato.

1.Si deve tener conto della seguente fattispecie:

1.Sfondo storico:

L’Italia, durante la Seconda Guerra Mondiale, era, in un primo momento un alleato del Reich tedesco. Già nel lontano 22.5.1939 i due Stati firmarono un’alleanza, un accordo di amicizia e fratellanza a Berlino (il patto d’acciaio). Tale alleanza prevedeva che le due forze alleate si sarebbero soccorse a vicenda nel caso in cui una delle due si fosse trovata a combattere contro un’altra qualsiasi forza. Ciò valeva sia per le forze terrestri, navali che aree.

In seguito all’atterraggio degli Alleati in Sicilia a partire dal 10.07.1943 e la caduta di Mussolini del 25.07.1943 l’Italia si è trovata di fronte alla minaccia di perdere a favore del Reich tedesco le proprie forze appostate nei Balcani e in Grecia ed in particolar modo le isole ioniche, importanti dal punto di vista strategico. Tale situazione venne peggiorata dall’atterraggio degli Alleati il 3.09.1943 sulla terra ferma in Italia, il 08.09.1943 dalla comunicazione dell’armistizio dell’Italia con gli Alleati e dal Governo nominato dal Re Emanuele II a capo del quale c’era il Maresciallo Badoglio.

Il comando supremo della Wehrmacht tedesca aveva quindi, immediatamente dopo la caduta di Mussolini, ordinato ai comandanti in capo est e sud-est di fare i preparativi per poter assumere il comando dei settori italiani, accettare la parte dei soldati della Wehrmacht italiana e della milizia ancora disposti a combattere e disarmare ed internare gli altri. Tali misure sarebbero dovute essere eseguite alla parola d’ordine “asse”. Durante i preparativi lo stato maggiore della Wehrmacht, il 18.8.1943, ordinò la formazione del comando supremo “XXII Gebirgsarmee Korp (corpo armata da montagna)” che venne subordinato al gruppo di armate E. Il Generale comandante del gruppo da montagna era Lanz. Al comando supremo erano subordinate la 1° Gebirgsdivision (divisione da montagna), la 104° Jäger-Division (divisione caccia) e i Festungsgrenadierbataillone 909 e 910 (battaglioni dei granatieri).

L’8.9.1943 Hitler ha attivato la parola d’ordine “asse”.

Mentre venivano adottate le misure dettate dalla parola d’ordine “asse” si consumava il massacro, di cui di seguito, del 24.09.1943 che vide come protagonisti il Generale Gandin e i suoi Ufficiali e che si svolse sull’isola di Cefalonia.

II. La situazione militare sull’isola di Cefalonia nel settembre del 1943:

A causa dell’importanza militare e della posizione dell’isola di Cefalonia che chiude il Golfo di Patras e l’istmo di Corinto lo stato maggiore della Wehrmacht tedesca vi aveva stazionato il Festungsgrenadierregiment (reggimento granatieri) 966 che era formato da due Festungsgrenadierbataillone 909 e 910 (battaglioni dei granatieri) e dal 2° Sturmartillierieabteilung 201 (reparto artiglierie d’assalto). Il comandante tedesco sull’isola era, dal 10.09.1943, il tenente Barge.

Per la Wehrmacht italiana occupava l’isola ionica l’11esima armata che aveva stazionato a Cefalonia la divisione “Acqui” che si trovava con i suoi 9.000 uomini e lo stato maggiore di divisione, il Generale Gandin ad Argostoli, la capitale dell’isola di Cefalonia.

Per disarmare il Generale Gandin e le sue truppe a Cefalonia sono state effettuate dal 10.9.1943 delle trattative a partire. Il 12.9.1943 il Generale Gandin e la maggior parte dei suoi uomini dichiararono che si sarebbero opposti attivamente al disarmo. I diversi ultimatum di resa delle armi del 13.9., 14.9. e 15.9.1943 non ebbero alcun risultato.

Il 15.9.1943 le truppe tedesche, a causa delle azioni militari della divisone italiana “Acqui” iniziò ad indebolirsi e così il Generale Lanz il 15.9.1943 decise di rinforzare le forze tedesche presenti sull’isola di Cefalonia con il 3° battaglione del Gebirgjägerregiment 98 (reggimento degli alpini) e con la 1° divisione alpina comandata dal Maggior von Hirschfeld e con altre unità.

In tale battaglione si trovava l’accusato l’ufficiale Mühlhauser con il grado di sottotenente. Dehm era il caposquadra dei pionieri della 15° compagnia del reggimento con il grado di sergente maggiore.

Il 17.9.1943 il Generale Lanz sollevò dal suo incarico il tenente colonnello Barge a causa del suo stile di comando per affidare l’intera operazione al Maggior von Hirschfeld. L’attacco da parte delle truppe tedesche nei confronti della divisione “Acqui” previsto per 19.9.1943 venne posticipato al 21.9.1943 perché non erano ancora stati conclusi i preparativi. Grazie ai nuovi rinforzi arrivati i tedeschi riuscirono a respingere gli attacchi della divisione “Acqui” che dovette passare alla difensiva. Il 22.9.1943 le azioni militari si erano concluse e l’isola di Cefalonia si trovava in mano tedesca.

Il 22.9.1943 alle 21:00 il Generale Gandin si arrese definitivamente alla truppe tedesche.

III. Il massacro del 24.9.1943:

Con ordine del 15.9.1943 il comando supremo della Wehrmacht tedesca suddivise i soldati italiani in tre gruppi: i fedeli all’alleanza, coloro che non volevano prestare alcun aiuto e coloro che avevano prestato resistenza attiva o passiva o che si erano uniti al nemico o a bande. Per quanto concerne il trattamento dei soldati italiani venne ordinato quanto segue:

“Comando supremo della Wehrmacht F.H.Qu 15.9.1943
Nr. 005282/43 g.Kdos. WFSt/Qu 2 (S)

Direttive base relative al trattamento di soldati della Wehrmacht e milizia italiana.

Con revoca immediata degli orditi trasmessi finora si dispone come di seguito per quanto concerne il trattamento dei soldati della Wehrmacht e milizia italiana:

Principio:

I soldati italiani devono dichiarare chiaramente se vogliono continuare a combattere al nostro fianco o se aderiscono al tradimento del Governo Badoglio. Chi non è con noi è contro di noi e verrà preso come prigioniero di guerra (senza tener conto se ha ricevuto onorificenze belliche tedesche).

II. E’ necessario suddividere le milizie e i soldati italiani in 3 gruppi:

1.I soldati italiani fedeli all’alleanza che
a)continuano a combattere con noi al nostro fianco
b)che non volendo più combattere vogliono trovare una sistemazione nella sicurezza, rifornimento della Wehrmacht o nella marina o nell’organizzazione di terra o d’aria.

2.Soldati italiani che non vogliono rappresentare nessun aiuto per noi.
3.Soldati italiani che hanno prestato resistenza attiva o passiva o che si erano uniti al nemico o a bande.

Relativo al paragrafo 3 (soldati italiani che hanno prestato resistenza attiva o passiva):
Soldati italiani che hanno prestato resistenza attiva o passiva contro le misure tedesche o che si sono uniti al nemico o a bande vengono considerati prigionieri di guerra. Per questi valgono le seguenti severe disposizioni:
a)Su ordine del Führer tutti i soldati italiani che abbiano fatto cadere in mano ai ribelli le proprie armi o che abbiano avuto a che fare con i ribelli devono essere trattati, una volta in prigionia, come di seguito:

1.Gli ufficiali devono essere fucilati secondo la legge marziale.
2.Sottoufficiali e truppe devono essere trasportati immediatamente, cercando di evitare il trasporto attraverso il Reich verso est, da AWA/Capo prigionieri di guerra a disposizione di GenStH/GenQ affinché possano iniziare a lavorare.
3.Nel caso di truppe o mezzi armati che prestano ancora resistenza bisogna stabilire un ultimatum a tempo determinato comunicando esplicitamente che i comandanti responsabili della resistenza verranno fucilati come partigiani se non daranno l’ordine alle proprie truppe di consegnare le armi….”

Questo ordine si inasprì il 18.9.1943:

“Il battaglione sud-est viene istruito oltre all’ordine ricevuto il 15.9.: a causa del loro comportamento subdolo e da traditori non ci devono essere prigionieri.”

Il 22.9.1943 il Generale Lanz ha chiesto al comandante capo dell’armata E come dovesse agire nei confronti del Generale Gandin e dei suoi uomini.

Di seguito la richiesta per telegramma:


Per: il comandante capo dell’armata E.
Saloniki
urgente

La massa della divisione “Acqui” (senza il 18° reggimento Corfù) è stata sterminata. Conclusione prevista sterminio sull’isola il 29.9. Il Generale Gandin e i suoi uomini sono stati presi come prigionieri. Richiedo ordini per procedere contro di lui, i suoi uomini e i pochi prigionieri presenti. Domani sarò a Cefalonia a partire dalle 9:00 per adottare le ultime misure conclusive.

Lanz
Kdr. Generale XXII. Geb. AK“

Dato che però fino alle 10:00 del 23.9.1943 non era pervenuta ancora alcuna comunicazione da parte gruppo di armate E il capo di stato maggiore del XXII. Geb.AK si informò per telefono chiamando il capo del gruppo di armate. Il I a del gruppo di armate E emise la seguente comunicazione:

“Il Generale Gandin e i suoi comandanti devono essere immediatamente trattati come previsto da ordine del Führer. Gli altri prigionieri possono essere trattati meno severamente.”

Per eseguire tali ordini l’accusato MÜHLHAUSER, che ricopriva il grado di sottotenente, venne incaricato il 23.09.1943 di recarsi presso il comando tattico del Gebirgsjägerregiment 98 (reggimento alpini). Lì giunto gli venne ordinato da parte dei Maggiori HIRSCHFELD e KLEBE di creare un plotone di esecuzione per le fucilazione degli italiani. MÜHLHAUSER si recò, quindi, presso la compagnia di stato maggiore del reggimento per richiedere un gruppo di pionieri per il plotone. Quella stessa sera si esercitò con il suo plotone, comandato da DEHM, a sparare a salve.

La mattina del 24.9.1943 MÜHLHAUSER e DEHM e il plotone di esecuzione, formato da 8-10 uomini, si recarono presso il luogo destinato per l’esecuzione, vicino alla “casetta rossa”, Cap Teodoro nei pressi di Apostoli.

Lì vennero condotti anche il Generale italiano Gandin che si dovette posizionare davanti ad una fossa. Di fronte a lui di posizionò il plotone di esecuzione comandato da Johann DEHM. Il Maggiore Klebe, anche lui presente quel giorno, estrasse dal bavero del cappotto una lettera che lesse. Per ordine del Führer il Generale Gandin e i suoi uomini dovranno essere fucilati per tradimento. Il Maggior Klebe diede poi l’ordine a MÜHLHAUSER, che gli stava accanto,: “Esegua gli ordini”. MÜHLHAUSER diede l’ordine al plotone di sparare. DEHM diede il seguente ordine: “Impugnare i fucili, fuoco”. Poco prima di quest’ordine il Generale Gandin urlò: ”Viva l’Italia, viva il Re!” e cadde a terra morto, colpito dai colpi.

Dopo un po’ di tempo arrivò una camionetta con 4 o 6 ufficiali italiani sul luogo della fucilazione, che vennero fucilati allo stesso modo. Ma prima della loro fucilazione non venne letto niente. Anche in questo caso l’accusato MÜHLHAUSER ricevette l’ordine di eseguire la fucilazione che venne poi eseguito da DEHM.

Il Maggior Klebe si allontanò poi dal luogo dell’esecuzione. L’accusato MÜHLHAUSER era, quindi, l’ufficiale con il maggior grado presente sul luogo. Successivamente giunsero altre 3 o camionette con 4-6 ufficiali italiani a bordo. MÜHLHAUSER passò il comando al sergente maggiore DEHM senza andar, però, via. Anche questi ufficiali furono fucilati dal plotone per ordine di Johann Dehm.

Allo stesso modo sopra descritto, oltre al Generale GANDIN, vennero fucilati almeno altri dodici ufficiali italiani senza alcun motivo che possa scusare o giustificare tale esecuzione.

2.Tale fattispecie si basa sulle testimonianze di diversi testimoni e documentazioni militari. L’accusato MÜHLHAUSER ammette di aver inoltrato a Johann DEHM l’ordine di fucilazione ricevuto dal Maggior Klebe. Dopo la fucilazione del Generale GANDIN sarebbe, però, andato via. L’accusato ricorre al fatto di aver solo eseguito un ordine.
3.a) L’accusato non può ricorrere al dato di fatto che la sua azione non fosse illecita dato che ha agito in base ad un ordine. Eseguire gli ordini può rappresentare una scusante solo se l’azione comandata è comunque lecita (vedi Tröndle/Fischer, StGB –c.p. tedesco, 53° edizione, §22, Rdnr. 8). Ma non è così in questo caso. L’ordine del “Führer“ di fucilare gli ufficiali italiani, che erano prigionieri di guerra, viola il diritto internazionale bellico in vigore in quel periodo e anche il diritto nazionale tedesco in vigore allora. Per esempio l’articolo 22 dell’allegato del- l’Accordo bellico dell’Hagen del 18.10.1907 recita che è proibito uccidere un nemico disarmato o che si sia arreso.

L’accusato non è scusato per aver agito in seguito ad un ordine. Inoltre la cieca obbedienza non viene riconosciuta come scusante. Un errore potrebbe essere l’evitabile ignoranza della giuridicità del fatto che non rappresenta ugualmente una scusante (vedi 2, 251 ss del BGH St – decisione della Corte Federale di Cassazione). L’accusato avrebbe potuto rendersi conto del fatto che la fucilazione di prigionieri di guerra non era cosa lecita.

L’accusato non può neanche ricorrere ad un cosiddetto obbligo di obbedienza agli ordini, perché non correva alcun pericolo di morte nel caso in cui non avesse eseguito gli ordini.

Non si è neanche nel caso di stato di emergenza dato dalla guerra (vedi 2, 333 ss del BGH St – decisione della Corte Federale di Cassazione). Gli ufficiali italiani si erano arresi ed erano prigionieri di guerra che non rappresentavo ormai nessun pericolo.

b) Di conseguenza la fucilazione degli ufficiali italiani è illecita e colposa ed è stata effettuata da colpevoli, ma non sussistono gli elementi di omicidio doloso aggravato ai sensi del § 211, comma 2 StGB – c.p. tedesco - .

E’ stata anche presa in considerazione la possibilità di ritenere vili i motivi bellici. Ma un omicidio per motivi bellici può essere “vile” se ai motivi politici se ne uniscono ulteriori che rendano l’azione vile nel suo complesso. Reati con motivi politici sono, normalmente, caratterizzati da un’eclatante mancanza di rispetto del valore umano della vittima, in particolar modo se la vittima viene determinata dal reo solo come oggetto “rappresentativo” ed anonimo dei suoi obiettivi (Trödle/Fischer, § 211 RN 10c StGB 53° edizione). Un’azione evitabile e di interesse generale non viene definita “vile” neanche se tale interesse (qualcosa che si basa su un’ideologia razzista, sciovinismo o repressione violenta di minoranze etniche, razziali, religiose o sociali) viene stabilito in base a criteri che sono in contrapposizione con i diritti umani (vedi al punto indicato con ulteriori prove).

In questo caso l’analisi dei motivi politici non conduce oltre, perché non presenti nel caso dell’accusato. Furono dei motivi militari che condussero alla fucilazione degli ufficiali italiani.
Ma nell’analisi complessiva bisogna tenere conto di quanto segue:

Per parlare di “vili” motivi si sarebbe dovuto trattare, nel caso dei soldati italiani, di prigionieri di guerra ai quali spettasse un riguardoso trattamento, cosa di cui l’accusato doveva essere a conoscenza in quanto soldato. Nel caso in cui i motivi dell’accusato siano stati sentimenti di vendetta e rivalsa sorti dalle precedenti sanguinanti battaglie si sarebbe in presenza di vili motivi.

Ma d’altro canto non si può partire da tale presupposto per i seguenti motivi:

Le forze militari italiane non erano normali prigionieri di guerra. Inizialmente erano alleati dei tedeschi che si sono poi trasformati in nemici combattenti diventando dei “traditori” - per usare il gergo militare-. In questo caso è come se parti delle truppe tedesche fossero disertate e si fossero schierate dalla parte del nemico. Una successiva esecuzione di tali soldati non sarebbe da giudicare come omicidio per vili motivi ai sensi del § 211 del StGB - c.p. tedesco-.

Inoltre durante l’analisi complessiva è stato necessario tener conto del fatto che l’accusato non abbia preso la decisione definitiva di fucilare i soldati italiani, bensì abbia solo inoltrato un ordine a lui giunto. L’obbedienza ad eseguire un ordine, seppur illecito, può essere stata la cosa più importante per l’accusato. Sicuramente eseguire prontamente un tale ordine è del tutto riprovevole (vedi § 441s BGH MDR – periodo mensile della Corte Federale di Cassazione - 1984). Ciò può essere solo espressione di una debolezza umana che non può essere approvata né legalmente che moralmente, ma che dal punto di vista morale non si trova sulla scala più bassa (vedi al punto indicato). In questo caso non si può escludere del tutto. L’accusato era un subalterno del Maggior Klebe e inoltre dava per scontato che si trattasse di un ordine del “Führer”.

Gli ufficiali italiani non furono fucilati solo per la loro appartenenza ad una minoranza politica, sociale o etnica (§89 BGH NStZ -Corte Federale di Cassazione -2004). In questo caso si trattava di azioni personali dei soldati che hanno combattuto contro le truppe tedesche.

4.Dal momento che si è in presenza di un fondato sospetto di omicidio doloso in assenza di circostanze aggravanti ai sensi del § 212 StGB (c.p. tedesco) il reato è caduto in prescrizione. Ai sensi del § 78, comma 3 nr. 2 StGB (c.p. tedesco) il periodo di prescrizione è di venti anni. Anche nel caso in cui si tenesse conto dell’interruzione della prescrizione a causa dell’interrogatorio dell’accusato del 27.06.1967 il reato sarebbe caduto in prescrizione il 26.06.1987.
Inoltre il 31.12.1989 è caduto definitivamente in prescrizione ai sensi del § 78c, comma 3, proposizione 2 StGB (c.p. tedesco).

04.08.2006
II. Comunicazione del paragrafo II – senza motivi – all’accusato MÜHLHAUSER.

III. Ritiro ZK 31 H1.

04.08.2006
IV. Copia della disposizione a
BLKA, SG 623 (polizia giudiziaria federale)
Sede centrale dell’amministrazione giudiziaria a Ludwigsburg

04.08.2006
V.3 settimane di tempo per visione atti all’avv. Michael A. Hofmann, von-Göbel-Platz 3, 80638 München.

 

Stern
Procuratore Generale